Obblighi di soccorso

Il soccorso in mare, è l’insieme delle attività finalizzate alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare e rappresenta il concetto di totale solidarietà, al di sopra di ogni barriera di nazionalità, di razza o di interessi. Si può supporre che un’unità chieda soccorso quando si vede qualcuno a bordo che muove entrambe le braccia distese, dall’alto verso il basso. Chi riceva una richiesta di soccorso deve rilanciare la chiamata ed adoperarsi lui stesso per prestare soccorso all’unità in pericolo.

Il soccorso è obbligatorio quando è possibile darlo senza grave rischio per l’unità soccorritrice, per il suo equipaggio e per i passeggieri. In ogni caso, per sopravvivere a eventuali carenze di senso morale, la Legge interviene fissando alcuni obblighi (nonché pesanti sanzioni per chi questi obblighi non rispetti) così che chiunque sia costretto a fare quanto i più già fanno per puro spirito di umanità; inoltre, lo stesso soggetto è tenuto a segnalare ogni pericolo riscontrato in navigazione. L’obbligo giuridico del soccorso è quindi rivolto a chiunque sia in grado di prestarlo e l’ingiustificata omissione costituisce un reato.

L’organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo è il Comando Generale delle Capitanerie di porto. La Guardia Costiera presta direttamente soccorso, adoperando i propri mezzi e quelli di altre amministrazioni.

L’Autorità Marittima può ordinare alle unità da diporto di partecipare alle attività di soccorso in mare quando le stesse si trovino in porto o nelle vicinanze.

 

Salvataggio e assistenza

Il salvataggio riguarda unicamente le attività inerenti alla vita umana in mare, è obbligatorio e non da diritto ad alcuna ricompensa. Inoltre, chi se ne astiene, è perseguitabile penalmente; il salvataggio di animali non è invece obbligatorio né gratuito. Inoltre, perché si possa parlare di salvataggio in mare, si presume che l’unità soccorsa non sia in grado di cooperare.

Si definisce assistenza, la collaborazione prestata ad altre unità che si trovi in difficoltà, ma che non preveda pericolo imminente per la vita umana in mare. Quindi, il comandante di una unità, che durante la navigazione venga a conoscenza del pericolo in cui versa un’altra unità è tenuto ad accorrere per prestare assistenza, quando possa prevedere un utile risultato.

Esempi di assistenza che non prevedano pericolo per la vita umana sono: avaria al timone, esaurimento del carburante, avaria ai motori ecc. tuttavia, un intervento di assistenza può tramutarsi in soccorso qualora l’avaria di chi chiede assistenza possa mettere in pericolo, da lì a poco, le persone a bordo.

Quando una nave in pericolo è del tutto incapace di manovrare, il Comandante della nave soccorritrice è tenuto a tentare il salvataggio, ovvero, se ciò non è possibile, a portare almeno in salvo le persone che si trovano a bordo; è esonerato da questi obblighi soltanto quando sia dimostrato che le operazioni di salvataggio comporterebbero un grave rischio per la nave soccorritrice, per il suo equipaggio o per i suoi passeggeri. Comunque anche in questo caso, il Comandante della nave impossibilitata a recare soccorso deve fare quanto è nelle sue possibilità per contribuire al salvataggio, servendosi di tutti i mezzi prescritti disponibili (radio, mezzi luminosi ecc.). La fornitura di carburante ad una unità che ne avesse necessità, rientra nell’obbligo di assistenza.

L’assistenza alle navi ed ai beni di terzi è obbligatoria in caso di abbordo (collisione) provocato da noi stessi.

Se l’assistenza a un’unità in avaria viene effettuata con il consenso del comandante dell’unità da assistere, tale fatto dà diritto al rimborso delle spese incontrate da chi ha fornito l’assistenza, oltre a un eventuale compenso che è sempre meglio pattuire prima.

L’assistenza è valutata, ai fini del compenso, in relazione al successo ottenuto, agli sforzi fatti, al pericolo incorso, al tempo trascorso, alle spese sostenute ed al valore delle cose salvate. È opportuno precisare che, mentre il soccorso è obbligatorio, l’assistenza è facoltativa e non prevede alcun obbligo se non quando la sua omissione possa comportare pericolo futuro per le persone a bordo.

Per attirare l’attenzione di un’altra unità in caso di pericolo, se effettua un movimento lento e ripetuto di entrambe le braccia allargate, dall’alto in basso.

In base al codice internazionale dei segnali (CIS), se una nave espone la bandiera Victorbandiera Victor e bandiera Whiskeysignifica che richiede assistenza, mentre la  bandiera Whiskey significa che richiede assistenza medica.

 

Sanzioni

Il comandante di un’unità navale che ometta di prestare assistenza ovvero tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del Codice dalla Navigazione è punito con la reclusione fino a 2 anni.

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