Tutti gli sport acquatici sono normati dalle locali ordinanze balneari. In via generale, l’esercizio dello sci nautico è consentito nelle ore diurne, con tempo favorevole e mare calmo, nelle acque marittime situate ad oltre 200 metri (secondo le ordinanze delle autorità locali) dalla linea batimetrica di 1,60 metri antistante le spiagge e ad oltre 100 metri dalle coste cadenti a picco in mare (salvo diverse disposizioni dell’Autorità marittima).

Per linea batimetrica (o isobata) di 1,60 m si intende una linea ideale, più o meno parallela alla costa, in corrispondenza della quale la profondità dell’acqua è pari a m 1,60 (linea base).

Lo sci nautico deve essere effettuato sotto osservanza delle seguenti condizioni:

  1. I conduttori di natanti muniti di motore entro e fuoribordo devono essere muniti di patente nautica (indipendentemente dalla potenza del motore);
  2. Tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto (ciò vuol dire che se a bordo vi sono solo 2 persone, nessuna di esse potrà praticare lo sci nautico);
  3. Le unità navali (qualsiasi tipo di unità da diporto) devono essere munite di un sistema di rimorchio e di aggancio/sgancio rapido, nonché di un ampio specchio retrovisore convesso, tutti tali dispositivi riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto competente per territorio;
  4. Durante le varie fasi dell’esercizio la distanza fra il mezzo trainante e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
  5. La distanza laterale di sicurezza fra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
  6. La partenza e il recupero dello sciatore devono avvenire solo nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni ovvero negli appositi corridoi di lancio;
  7. È vietato, a qualsiasi imbarcazione a motore, di seguire nella scia (a distanza inferiore a quella di sicurezza) altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici e così pure attraversarne la scia a velocità superiore a 15 nodi, a vicinanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta;
  8. Nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano campi o corridoi di lancio, la partenza ed il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatori deve generalmente avvenire, se non vietato dalle ordinanze locali, in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni e con rotta normale (perpendicolare) alla linea di costa, con motore al minimo e comunque a velocità non superiore a 3 nodi nell’ultimo tratto dei 200 metri dalla linea batimetrica di 1,60 m, usando inoltre ogni particolare accorgimento atto a evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni ;
  9. I mezzi nautici devono essere muniti di dispositivo per l’inversione della marcia (invertitore) e per la messa in folle del motore;
  10. I mezzi stessi devono essere dotati di una adeguata cassetta di primo soccorso e di 1 salvagente anulare con 30 metri di cima galleggiante pronto all’uso per ogni sciatore trainato (normalmente non possono venire trainati più di due sciatori).

In acque interne, l’esercizio dello sci acquatico è disciplinato da regolamenti dall’Amministrazione per le acque interne (Regioni, Autorità di Bacino, Ispettorati di porto, Comuni) e con l’osservazione delle condizioni di sicurezza stabilite dalla stessa autorità.

L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

  • per conto proprio
  • da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
  • per conto terzi, mediante unità noleggiate, purché autorizzate dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.

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