L’uso delle barche da diporto è consentito per la pesca a condizione che:

  • la stessa venga esercitata a fini strettamente ricreativi o agonistici a mai di lucro (sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca);
  • Con limiti stabiliti per il quantitativo pescato.

Il pescatore sportivo giornalmente non può catturare:

  • Più di 5 kg complessivi di pesci, molluschi e crostacei (salvo il caso di pesce singolo superiore a tale valore);
  • Più di 1 esemplare di cernia;
  • Più di 1 esemplare di tonno rosso. Per quanto riguarda questo specifico prodotto ittico, a raggiungimento della quota di pesca assegnata all’Italia (stabilita con Decreto del Ministero competente) la sua cattura a scopo sportivo/ricreativo deve cessare immediatamente senza possibilità di deroghe.

Se la pesca sportiva è effettuata con uso di unità da diporto, possono essere impiegate le seguenti attrezzature da pesca:

  • reti a coppo o a bilancia,
  • reti da lancio,
  • canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami e lenze per cefalopodi,
  • nasse e parangali,
  • fiocina o fucile subacqueo. L’uso del fucile subacqueo prevede che lo stesso non possa essere in posizione di armamento, se non in immersione.

È vietato l’uso di reti a circuizione, a strascico o da traino.

Lo svolgimento dell’attività di pesca sportiva (non subacquea), avvalendosi di un’unità da diporto, è vietata a distanza inferiore a 500 metri da altre unità in attività di pesca professionale.

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva sono subordinate all’approvazione delle stesse da parte del Capo del Compartimento marittimo, che emana un’apposita ordinanza.

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