Le aree marine protette sono costituite da tratti di mare in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate, ai fini della salvaguardia della natura. All’interno di tali aree, le seguenti attività sono soggette a regolamentazione: pesca sportiva, pesca professionale, immersione subacquea, ingresso con mezzi di trasporto inquinanti (imbarcazioni a motore, ecc.). Le aree marine protette generalmente sono suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone di tutela denominate A, B, e C (alcune di queste hanno anche un’ulteriore zona D). Tali zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto istitutivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (nonché su pubblicazioni nautiche edite dall’I.I.M. come i portolani).

Zona A: di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente marino. In tale zona, sono in genere consentite unicamente le attività di ricerca scientifica e le relative attività di servizio. Vige quindi il divieto di accesso, navigazione e ancoraggio per qualsiasi tipo di unità (compresa la navigazione a remi o a vela), ad eccezione di visite guidate effettuate da Enti autorizzati dall’Ente Gestore.

Zona B: di riserva generale, ove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall’organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell’ambiente, influiscono con il minor impatto possibile. Sono quindi consentite la navigazione e le immersioni subacquee, nei limiti di quanto disciplinato dal decreto istitutivo e da regolamento di gestione (sono tra l’altro, sempre consentite la navigazione a remi e a vela)

Zona C: di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all’area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall’organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale.

Gli enti gestori delle Aree Marine protette possono, nelle zone B o C, istituire campi boa e campi di ormeggi attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche. Nell’ambito di tali campi, una quota pari al 15% degli ormeggi è riservata alle unità a vela. Attenzione che, in questi campi boe, benché sia ammesso l’ormeggio, è severamente vietato l’ancoraggio in quanto, gettando l’ancora, si rischia di danneggiare organismi viventi del fondale marino. Le autorità preposte alla sorveglianza delle aree marine protette sono la Capitaneria di porto, nonché le polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree. Chiunque navighi a motore all’interno di un’area marina protetta non adeguatamente segnalata dalle previste boe perimetrali, pur non essendo a conoscenza dei vincoli relativi a tale area è comunque soggetto ad una sanzione amministrativa.

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