È navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime e/o acque interne a scopi sportivi o ricreativi (lusori) ovvero commerciali, come previsto dal Codice della nautica da diporto e relativo Regolamento di attuazione. Per quanto non previsto da tali norme, si applicano le disposizioni del Codice della navigazione.
È considerata navigazione in acque interne quella effettuata su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.
Ai fini della presente legge, le unità da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate (1 ton. di stazza = 2.83 metri cubi) se a propulsione meccanica ed alle 25 tonnellate in ogni altro caso, anche se l’unità supera detta stazza, fino al limite di 24 metri di lunghezza.
Denominazione delle unità da diporto
Le unità da diporto sono classificate in base alla lunghezza fuori tutto (LFT).
- “Unità da diporto”, ogni costruzione da diporto, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, che può essere di natura “lusoria” (privata) oppure “commerciale”. Per unità da diporto adibita a uso commerciale si intende quella utilizzata per le attività previste dal codice della nautica, tra cui la locazione, il noleggio, l’assistenza alle attività subacquee e l’insegnamento professionale;
- “Nave da diporto”, ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 m;
- “Imbarcazione da diporto”, ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
- “Natante da diporto”, ogni unità da diporto non iscritta con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri (qualora si intenda registrare tale tipo di unità, la stessa subirà successivamente il regime giuridico previsto per le imbarcazioni da diporto).
Le misurazioni delle unità da diporto vengono effettuate secondo le normative armonizzate EN/ISO/DIS 8666.
Limiti di navigazione delle unità da diporto
Come già indicato, dal 1998 gli scafi costruiti in serie devono avere la certificazione CE per poter essere commercializzati all’interno della U.E. Ciò premesso, i limiti di navigazione (distanza massima raggiungibile dalla costa) per le diverse unità da diporto sono i seguenti:
- Natanti particolari: unità a remi (jole, mosconi, pedalò), tavole a vela, natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 m², moto d’acqua e mezzi similari: 1 miglio (e acque interne):
- Battelli di servizio (tender): 1 miglio dalla costa o dall’unità madre (ovunque si trovi);
- Natanti non marcati CE: 6 miglia;
- Natanti non marcati CE ma omologati senza limite: 12 miglia;
- Natanti marcati CE: 12 miglia;
- Imbarcazioni non marcate CE: 6 miglia o senza limite secondo l’omologazione;
- Imbarcazioni marcate CE: secondo la categoria di progettazione (cat. A, B, C, o D), generalmente senza limiti dalla costa;
- Navi da diporto: senza alcun limite.
Per tutte le unità iscritte (registrate), i limiti di navigazione vengono riportati sulla licenza di navigazione e sul certificato di sicurezza.
I corridoi di lancio sono zone di mare dove è permesso il lancio e l’atterraggio di unità da diporto propulsi (mossi) a motore. Sono segnalati da una serie di gavitelli di colore giallo e arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri. I gavitelli esterni sono segnalati mediante bandiere bianche.
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