In ambito nautico, tutte le attività sono disciplinate dal Codice della Navigazione (REGIO DECRETO 30/03/1942, n. 327), in particolare per il diporto, dal Codice della Nautica (D. Lgs. 18/07/2005, n. 171).

Tuttavia a livello periferico, possono essere emanati regolamenti e ordinanze impartite dalle seguenti amministrazioni:

  • L’Autorità Marittima (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per il mare;
  • L’Amministrazione della Navigazione Interna per laghi, fiumi e via d’acqua (Regione, Provincia, Motorizzazione Civile);
  • All’estero, le attività amministrative legate alla navigazione marittima sono affidate all’Autorità Consolare.

L’Autorità Marittima è l’insieme di uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; essi provvedono alle pratiche amministrative e ai controlli di polizia marittima (Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera).

Il litorale italiano è diviso in Zone Marittime (Direzioni Marittime), le zone in Compartimenti (Capitanerie di Porto) e i compartimenti in Circondari (Ufficio Circondariale Marittimo), cui fanno capo i piccoli comandi come gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia.

I controlli per la sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera (anche se motovedette di altre forze dell’ordine, come la Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato possono effettuare controlli), i cui mezzi effettuano operazioni di ricerca e soccorso (S.A.R.), polizia marittima, vigilanza pesca e inquinanti marini, ecc.

Le Ordinanze dell’Autorità Marittima

Ove le condizioni lo richiedono, le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali possono emettere Ordinanze Locali (Potere di Ordinanza), cioè prescrizioni che regolamentano le attività marittime, nell’ambito della legge e senza sostituirla, in funzione delle esigenze locali (per capirci, quello che normalmente nei comuni fa un Sindaco con le proprie ordinanze comunali). Ad esempio, la regolamentazione dei porti, le manifestazioni sportive in mare, gli specchi d’acqua con divieto di navigazione/pesca, la balneazione, lo sci nautico, la pesca sportiva, ecc., pur essendo tutte attività citate nel testo del Codice della Navigazione, sono in deroga disciplinate da ordinanze marittime locali.

Tipico esempio è il limite di navigazione dalla costa: secondo il Codice della Navigazione è pari a 300 metri; però, ogni Compartimento e Circondario marittimo può, in deroga al codice e attraverso la propria ordinanza (in questo caso quella balneare, valida da maggio a settembre), confermare, estendere o diminuire tale limite a seconda delle esigenze locali (fondali, tipo di costa, pericoli per la navigazione/bagnanti). Altro esempio è quello della regolamentazione della posizione da tenere in ingresso e uscita dai porti o della precedenza in entrata/uscita dai porti stessi, oppure le norme di navigazione in prossimità delle rade.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette (parchi marini ecc.) chi, nell’utilizzo di un’unità da diporto, non osserva una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marino, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, commette un illecito amministrativo ed è soggetto a una sanzione amministrativa e a eventuali più gravi conseguenze, ove previste.

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